Sicurezza sul lavoro · Turismo e Ristorazione

Cassa integrazione caldo e lavoro all'aperto nel turismo: obblighi, CIGO e tutele 2025–2026

Ordinanza Veneto n.34/2025, Protocollo 2 luglio 2025, Worklimate, CIGO stagionali: tutto quello che devono fare campeggi, villaggi, hotel, ristoranti, bar e stabilimenti balneari.

📅 Aggiornata: aprile 2026 ✍️ dott.ssa Elisabetta Baroldi ⏱ Lettura: 8 min ⚖️ Settori: CCNL Campeggi · CCNL Pubblici Esercizi

1. Il quadro normativo: cosa è successo nell'estate 2025

L'estate 2025 ha segnato un punto di svolta nella protezione dei lavoratori esposti al caldo estremo nel Nord Italia. In pochi giorni, tra il 1° e il 2 luglio 2025, si sono succeduti due provvedimenti che hanno cambiato le regole del gioco per tutte le imprese del settore turistico e ricettivo.

1 LUG
2025
Ordinanza n.34 — Regione Veneto (Presidente Zaia)

Divieto di lavoro all'aperto nelle fasce orarie 12:30–16:00, dal 3 luglio al 31 agosto 2025, nei giorni e nelle aree con rischio termico "alto" su Worklimate. Settori espliciti: agricoltura, florovivaismo, edilizia all'aperto, cave.

2 LUG
2025
Protocollo Quadro nazionale per la gestione del rischio da caldo sul lavoro

Firmato dalle parti sociali e dal Ministero del Lavoro. Estende le tutele a tutti i lavoratori che svolgono attività fisica all'aperto in condizioni di caldo intenso. Introduce CIGO con causale climatica per lavoratori stagionali, turni modulari, obblighi di monitoraggio.

3 LUG
2025
Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025

L'INPS pubblica le istruzioni operative per la CIGO caldo: le due causali disponibili, la documentazione richiesta, i criteri di valutazione delle domande e la conferma che i bollettini meteo vengono acquisiti d'ufficio dall'Istituto.

9 LUG
2025
D.M. n. 95 del 9 luglio 2025 — recepimento ufficiale

Il Ministero del Lavoro (Min. Calderone) recepisce formalmente il Protocollo con decreto ministeriale. Il D.M. 95/2025 è pienamente in vigore e obbliga i datori di lavoro a trasmettere all'INPS competente gli accordi territoriali che prevedono misure di integrazione salariale per emergenze climatiche. → Testo ufficiale D.M. 95/2025

APR
2026
Situazione attuale (aprile 2026)

Il D.M. 95/2025 è pienamente in vigore. Le Linee guida nazionali sulla protezione dal calore, recepite dalla Regione Veneto, si applicano a tutti i datori di lavoro. I tavoli settoriali e territoriali sono operativi per declinare le misure nei singoli CCNL.

2. Ordinanza Veneto n.34/2025: chi riguarda davvero

L'ordinanza regionale cita espressamente: settore agricolo, florovivaistico, cantieri edili all'aperto e cave. I campeggi, i villaggi turistici, gli hotel, i ristoranti e i pubblici esercizi non sono menzionati direttamente.

⚠️ Ma questo non significa che siate fuori dall'obbligo Il Protocollo del 2 luglio 2025 e le Linee guida nazionali (recepite dall'ordinanza stessa) si applicano a tutti i settori. Il datore di lavoro che gestisce lavoratori all'aperto — indipendentemente dal CCNL applicato — è tenuto ad adottare le misure preventive.

L'ordinanza vale nei giorni e nelle aree in cui il sistema Worklimate segnala un rischio termico classificato come "alto". Non scatta automaticamente ogni giorno estivo: va verificata quotidianamente.

Se volete ottenere un'estensione formale per la vostra struttura, è possibile presentare istanza alla Regione Veneto o al Ministero del Lavoro allegando l'analisi microclimatica e la valutazione del rischio termico, dimostrando l'equivalenza delle condizioni operative rispetto ai settori già tutelati.

3. Protocollo 2 luglio 2025: la svolta per tutti i settori

Il Protocollo Quadro per la gestione del rischio da caldo sul lavoro, firmato il 2 luglio 2025 da Governo, sindacati e associazioni datoriali, è il documento più importante per le imprese del turismo e della ristorazione.

Il Protocollo Quadro per la gestione del rischio da caldo sul lavoro, firmato il 2 luglio 2025, è stato recepito con D.M. n. 95 del 9 luglio 2025 dal Ministro del Lavoro Marina Calderone. È pienamente in vigore e costituisce riferimento giuridico vincolante per tutte le imprese. → Testo ufficiale D.M. 95/2025

Le principali misure introdotte:

4. Campeggi, villaggi, hotel, ristoranti: cosa fare in concreto

Ecco le figure professionali nei campeggi, villaggi turistici, hotel, stabilimenti balneari, ristoranti e pubblici esercizi che rientrano più direttamente nell'ambito applicativo del Protocollo:

✅ Lavoratori che svolgono attività fisicamente gravosa all'aperto Giardinieri e addetti al verde, addetti alla manutenzione esterna, bagnini e assistenti bagnanti, addetti al noleggio attrezzature da spiaggia/piscina, camerieri ai tavoli all'aperto (stabilimenti balneari, ristoranti con dehors), addetti alle pulizie degli spazi comuni all'aperto.

Per queste figure, il datore di lavoro deve:

  1. Verificare Worklimate ogni mattina

    Accedere a worklimate.it prima di iniziare i turni di lavoro all'aperto. Scaricare o fare uno screenshot con data e livello di rischio. Conservare la documentazione.

  2. In caso di rischio "ALTO": rimodulare gli orari

    Sospendere o spostare le attività all'aperto nelle fasce 12:30–16:00. Anticipare l'inizio dei turni alle prime ore del mattino o posticipare al tardo pomeriggio/sera.

  3. Garantire pause all'ombra e idratazione

    Organizzare aree di riposo ombreggiate. Mettere a disposizione acqua fresca e sali minerali. Le pause non sono facoltative: devono essere previste nel piano di lavoro.

  4. Fornire DPI adeguati

    Cappellino/tesa parasole, abbigliamento leggero e traspirante, crema solare se necessario. Verificare che i DPI siano effettivamente utilizzati.

  5. Documentare tutto

    Conservare screenshot Worklimate, registro delle pause, comunicazioni ai lavoratori sui rischi. In caso di ispezione o contenzioso, la documentazione è l'unica difesa del datore.

5. Come usare Worklimate: guida passo-passo

Worklimate è il sistema sviluppato da INAIL, CNR e altri enti per la valutazione del rischio da stress termico nei luoghi di lavoro. Il suo utilizzo quotidiano è espressamente raccomandato dall'Ordinanza Veneto n.34/2025 e dal Protocollo del 2 luglio 2025.

BASSO

Attività normale. Monitorare comunque nei giorni successivi.

MEDIO

Adottare misure preventive: pause, idratazione, DPI. Attenzione ai soggetti fragili.

ALTO

Sospendere attività all'aperto nelle fasce 12:30–16:00. Valutare CIGO.

Come accedere:

  1. Aprire worklimate.it
  2. Selezionare "Previsioni""Previsioni del rischio caldo"
  3. Scegliere la tipologia di attività (lavoro fisico all'aperto)
  4. Selezionare il comune o l'area geografica di interesse
  5. Visualizzare la previsione di rischio termico per i giorni successivi
  6. Scaricare o fare uno screenshot con data e livello di rischio → conservare nel registro aziendale
⛔ Errore frequente: non basta accedere una volta a settimana. Il rischio termico varia giorno per giorno: la verifica deve essere quotidiana, documentata e considerata nella pianificazione dei turni di lavoro.

6. Le misure obbligatorie: checklist completa

Le seguenti misure derivano dalle Linee di indirizzo nazionali sulla protezione dal calore, recepite dalla Regione Veneto e applicabili a tutti i datori di lavoro:

7. Cassa integrazione caldo: come richiederla (istruzioni operative INPS)

La cassa integrazione per caldo — tecnicamente CIGO con causale "eventi meteo / clima caldo" — è lo strumento principale per gestire le giornate in cui il rischio termico rende impossibile o pericoloso il lavoro all'aperto. Il quadro normativo è completo e operativo: il D.M. 95 del 9 luglio 2025 ha recepito il Protocollo e il Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 ha fornito le istruzioni operative per presentare le istanze.

Le due causali disponibili

Il Messaggio INPS n. 2130/2025 chiarisce che esistono due percorsi distinti, a seconda della situazione:

⚠️ Attenzione: non si possono presentare due domande sovrapposte Non è possibile presentare due domande distinte per entrambe le causali riferite agli stessi lavoratori e agli stessi periodi. Tuttavia, l'INPS può valutare congiuntamente in sede istruttoria: riconoscerà le ore con effettivo evento meteo avverso e le ore coperte dall'ordinanza, anche senza accertamento ulteriore.

La temperatura percepita conta quanto quella reale

Un punto chiave del Messaggio INPS n. 2130/2025: anche se la temperatura reale è inferiore ai 35°C, è possibile accedere alla CIGO se si dimostra che la temperatura percepita è superiore. Questo è particolarmente rilevante per chi lavora:

✅ Vale anche per chi lavora al chiuso Non solo attività all'aperto. Anche i lavoratori in ambienti chiusi con impianti di climatizzazione guasti, insufficienti o tecnicamente incompatibili (es. ambienti a rischio esplosione) possono accedere alla CIGO per caldo. L'impossibilità oggettiva di ventilare o raffreddare i locali è motivo sufficiente, documentato nella relazione tecnica.

Cosa scrivere nella relazione tecnica

La relazione tecnica è il documento più importante della domanda. Deve contenere:

Novità rilevanti per il settore turistico

📅 Scadenza domanda: il 31° giorno del mese successivo all'evento. Per sospensioni avvenute a luglio, la scadenza è il 31 agosto. Non presentare la domanda in ritardo: non è sanabile.
📋 Cosa serve per la domanda CIGO caldo — checklist completa
  • Relazione tecnica dettagliata: attività sospesa, luogo, fasce orarie, condizioni ambientali, temperatura percepita
  • Elenco lavoratori interessati con inquadramento CCNL (Campeggi o Pubblici Esercizi) e ore sospese
  • Estremi dell'ordinanza (ente, data, numero) se si usa la causale "pubblica autorità" — non serve allegare il documento
  • Screenshot Worklimate con data e livello di rischio (per supportare la relazione tecnica)
  • Accordo sindacale territoriale se stipulato, da trasmettere all'INPS ex art. 2 D.M. 95/2025

⚠️ I bollettini meteo non vanno allegati: l'INPS li acquisisce autonomamente.

❌ L'errore più comune che costa il rigetto della domanda: presentare la relazione tecnica con la sola indicazione generica "caldo eccessivo" senza descrivere le specificità dell'attività lavorativa. L'INPS richiede di spiegare perché quella specifica mansione — ad esempio manutenzione del verde in un campeggio, o assistenza bagnanti su uno stabilimento balneare — non poteva proseguire in condizioni di caldo estremo, e in quali fasce orarie è stata sospesa.

Obblighi informativi verso le rappresentanze sindacali

Il D.Lgs. 148/2015 (art. 14) prevede l'obbligo di informare le rappresentanze sindacali, ma con caratteristiche specifiche per i casi di caldo:

La procedura è tecnica e un errore nella domanda può portare al rigetto o a richieste di integrazione documentale che allungano i tempi. Per campeggi, villaggi, hotel, ristoranti, bar e stabilimenti balneari che vogliono accedere alla CIGO in modo corretto e rapido: contattate Studio Baroldi — gestiamo l'intera pratica.

8. Responsabilità del datore di lavoro

Il mancato rispetto delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), dalle Linee guida nazionali e dal Protocollo del 2 luglio 2025 può configurare responsabilità civile e penale del datore di lavoro.

⚠️ Cosa rischia il datore di lavoro inadempiente In caso di infortunio o malattia professionale riconducibile allo stress termico, il datore che non ha adottato le misure preventive — e soprattutto che non le ha documentate — va incontro a: sanzioni amministrative ex D.Lgs. 81/2008, responsabilità penale per lesioni colpose, risarcimento del danno al lavoratore, maggiorazioni del premio INAIL.

L'adesione al Protocollo riduce sensibilmente il rischio di contenzioso perché offre una cornice condivisa dalle parti sociali. Ma la sola adesione formale non basta: occorre applicare concretamente le misure e documentarle.

Il D.M. 95 del 9 luglio 2025 conferisce piena certezza giuridica alle tutele. Il criterio guida rimane: se il lavoratore è esposto a caldo intenso svolgendo attività fisica all'aperto, le tutele si applicano indipendentemente dal CCNL e dal settore.

Alleggeriamo la gestione del personale, per lasciarti più tranquillità ogni giorno.

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9. FAQ — Domande frequenti

L'Ordinanza n.34 del 1 luglio 2025 cita espressamente agricoltura, florovivaismo, edilizia e cave. Campeggi e villaggi non sono menzionati direttamente. Tuttavia, il Protocollo del 2 luglio 2025 e le Linee guida nazionali (recepite dall'ordinanza stessa) impongono a tutti i datori di lavoro le misure preventive quando i lavoratori svolgono attività fisica all'aperto in condizioni di caldo intenso.
Accedere a worklimate.it → Previsioni → Previsioni del rischio caldo → selezionare la tipologia di attività e il comune. Scaricare o fotografare la previsione con data e livello di rischio. In caso di rischio "alto" adottare misure organizzative e valutare la sospensione nelle fasce 12:30–16:00.
Sì. Il D.M. 95/2025 e il Messaggio INPS n. 2130/2025 prevedono la cassa integrazione caldo (CIGO con causale "eventi meteo/clima caldo") anche per i lavoratori stagionali, con scomputo dei periodi dal massimale. Gli eventi EONE esentano inoltre dal requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa e dal contributo addizionale.
No. Il Messaggio INPS n. 2130/2025 riconosce il concetto di temperatura percepita: anche sotto i 35°C è possibile accedere alla CIGO se le condizioni operative — DPI obbligatori, esposizione solare diretta, macchinari che generano calore, umidità elevata — rendono il caldo percepito superiore a quello reale. Vale anche per ambienti chiusi con climatizzazione assente, guasta o tecnicamente incompatibile.
Entro il 31° giorno del mese successivo all'evento. Per sospensioni avvenute a luglio, la scadenza è il 31 agosto. Il termine non è prorogabile: una domanda tardiva viene respinta senza possibilità di sanatoria.
Sì. Il Protocollo del 2 luglio 2025 include espressamente il personale addetto alla manutenzione esterna (giardinieri, addetti piscina) che svolge attività fisica all'aperto in condizioni di caldo intenso. Il datore di lavoro deve verificare quotidianamente Worklimate e rimodulare gli orari in presenza di rischio elevato.
Sanzioni amministrative ex D.Lgs. 81/2008, responsabilità penale per lesioni colpose in caso di infortuni, risarcimento del danno al lavoratore e maggiorazioni del premio INAIL. La mancata documentazione delle misure adottate aggrava significativamente la posizione del datore di lavoro in caso di contenzioso.
L'Ordinanza n.34/2025 non cita espressamente questi settori. Per i lavoratori che svolgono attività fisicamente gravosa all'aperto (bagnini, camerieri ai tavoli all'aperto, addetti al noleggio) il Protocollo del 2 luglio 2025 e le Linee guida nazionali impongono comunque misure preventive equivalenti, inclusa la valutazione della sospensione nelle fasce più calde.
Il Protocollo del 2 luglio 2025 è stato recepito con D.M. n. 95 del 9 luglio 2025 ed è pienamente in vigore. Costituisce riferimento giuridico vincolante: i giudici del lavoro e gli ispettori lo applicano come parametro di valutazione del comportamento del datore di lavoro. I datori di lavoro devono trasmettere all'INPS competente gli accordi territoriali che prevedono misure di integrazione salariale per emergenze climatiche.