📋 In questa guida
- Il quadro normativo: cosa è successo nell'estate 2025
- Ordinanza Veneto n.34/2025: chi riguarda davvero
- Protocollo 2 luglio 2025: la svolta per tutti i settori
- Campeggi e villaggi: cosa fare in concreto
- Come usare Worklimate (guida pratica)
- Le misure obbligatorie: checklist completa
- Cassa integrazione caldo: causali, relazione tecnica, EONE, scadenze
- Responsabilità del datore di lavoro
- FAQ
1. Il quadro normativo: cosa è successo nell'estate 2025
L'estate 2025 ha segnato un punto di svolta nella protezione dei lavoratori esposti al caldo estremo nel Nord Italia. In pochi giorni, tra il 1° e il 2 luglio 2025, si sono succeduti due provvedimenti che hanno cambiato le regole del gioco per tutte le imprese del settore turistico e ricettivo.
2025
Divieto di lavoro all'aperto nelle fasce orarie 12:30–16:00, dal 3 luglio al 31 agosto 2025, nei giorni e nelle aree con rischio termico "alto" su Worklimate. Settori espliciti: agricoltura, florovivaismo, edilizia all'aperto, cave.
2025
Firmato dalle parti sociali e dal Ministero del Lavoro. Estende le tutele a tutti i lavoratori che svolgono attività fisica all'aperto in condizioni di caldo intenso. Introduce CIGO con causale climatica per lavoratori stagionali, turni modulari, obblighi di monitoraggio.
2025
L'INPS pubblica le istruzioni operative per la CIGO caldo: le due causali disponibili, la documentazione richiesta, i criteri di valutazione delle domande e la conferma che i bollettini meteo vengono acquisiti d'ufficio dall'Istituto.
2025
Il Ministero del Lavoro (Min. Calderone) recepisce formalmente il Protocollo con decreto ministeriale. Il D.M. 95/2025 è pienamente in vigore e obbliga i datori di lavoro a trasmettere all'INPS competente gli accordi territoriali che prevedono misure di integrazione salariale per emergenze climatiche. → Testo ufficiale D.M. 95/2025
2026
Il D.M. 95/2025 è pienamente in vigore. Le Linee guida nazionali sulla protezione dal calore, recepite dalla Regione Veneto, si applicano a tutti i datori di lavoro. I tavoli settoriali e territoriali sono operativi per declinare le misure nei singoli CCNL.
2. Ordinanza Veneto n.34/2025: chi riguarda davvero
L'ordinanza regionale cita espressamente: settore agricolo, florovivaistico, cantieri edili all'aperto e cave. I campeggi, i villaggi turistici, gli hotel, i ristoranti e i pubblici esercizi non sono menzionati direttamente.
L'ordinanza vale nei giorni e nelle aree in cui il sistema Worklimate segnala un rischio termico classificato come "alto". Non scatta automaticamente ogni giorno estivo: va verificata quotidianamente.
Se volete ottenere un'estensione formale per la vostra struttura, è possibile presentare istanza alla Regione Veneto o al Ministero del Lavoro allegando l'analisi microclimatica e la valutazione del rischio termico, dimostrando l'equivalenza delle condizioni operative rispetto ai settori già tutelati.
3. Protocollo 2 luglio 2025: la svolta per tutti i settori
Il Protocollo Quadro per la gestione del rischio da caldo sul lavoro, firmato il 2 luglio 2025 da Governo, sindacati e associazioni datoriali, è il documento più importante per le imprese del turismo e della ristorazione.
Il Protocollo Quadro per la gestione del rischio da caldo sul lavoro, firmato il 2 luglio 2025, è stato recepito con D.M. n. 95 del 9 luglio 2025 dal Ministro del Lavoro Marina Calderone. È pienamente in vigore e costituisce riferimento giuridico vincolante per tutte le imprese. → Testo ufficiale D.M. 95/2025
Le principali misure introdotte:
- CIGO con causale "eventi meteo/clima caldo" — accessibile anche ai lavoratori stagionali, con possibilità di scomputo dei periodi dal massimale
- Riorganizzazione degli orari — turni modulari, anticipati o posticipati per evitare le ore più calde; sospensione o riduzione dell'orario nelle fasce critiche
- Pause programmate in zone d'ombra o climatizzate
- Obbligo di monitoraggio quotidiano dei bollettini (Ministero della Salute e Worklimate)
- Formazione e sensibilizzazione dei lavoratori sui rischi da calore
- Distribuzione di acqua e sali minerali durante i turni all'aperto
- Sorveglianza sanitaria intensificata nei periodi di caldo estremo
- Tavoli settoriali territoriali per accordi localizzati tra imprese, sindacati e autorità sanitarie
4. Campeggi, villaggi, hotel, ristoranti: cosa fare in concreto
Ecco le figure professionali nei campeggi, villaggi turistici, hotel, stabilimenti balneari, ristoranti e pubblici esercizi che rientrano più direttamente nell'ambito applicativo del Protocollo:
Per queste figure, il datore di lavoro deve:
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Verificare Worklimate ogni mattina
Accedere a worklimate.it prima di iniziare i turni di lavoro all'aperto. Scaricare o fare uno screenshot con data e livello di rischio. Conservare la documentazione.
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In caso di rischio "ALTO": rimodulare gli orari
Sospendere o spostare le attività all'aperto nelle fasce 12:30–16:00. Anticipare l'inizio dei turni alle prime ore del mattino o posticipare al tardo pomeriggio/sera.
-
Garantire pause all'ombra e idratazione
Organizzare aree di riposo ombreggiate. Mettere a disposizione acqua fresca e sali minerali. Le pause non sono facoltative: devono essere previste nel piano di lavoro.
-
Fornire DPI adeguati
Cappellino/tesa parasole, abbigliamento leggero e traspirante, crema solare se necessario. Verificare che i DPI siano effettivamente utilizzati.
-
Documentare tutto
Conservare screenshot Worklimate, registro delle pause, comunicazioni ai lavoratori sui rischi. In caso di ispezione o contenzioso, la documentazione è l'unica difesa del datore.
5. Come usare Worklimate: guida passo-passo
Worklimate è il sistema sviluppato da INAIL, CNR e altri enti per la valutazione del rischio da stress termico nei luoghi di lavoro. Il suo utilizzo quotidiano è espressamente raccomandato dall'Ordinanza Veneto n.34/2025 e dal Protocollo del 2 luglio 2025.
Attività normale. Monitorare comunque nei giorni successivi.
Adottare misure preventive: pause, idratazione, DPI. Attenzione ai soggetti fragili.
Sospendere attività all'aperto nelle fasce 12:30–16:00. Valutare CIGO.
Come accedere:
- Aprire worklimate.it
- Selezionare "Previsioni" → "Previsioni del rischio caldo"
- Scegliere la tipologia di attività (lavoro fisico all'aperto)
- Selezionare il comune o l'area geografica di interesse
- Visualizzare la previsione di rischio termico per i giorni successivi
- Scaricare o fare uno screenshot con data e livello di rischio → conservare nel registro aziendale
6. Le misure obbligatorie: checklist completa
Le seguenti misure derivano dalle Linee di indirizzo nazionali sulla protezione dal calore, recepite dalla Regione Veneto e applicabili a tutti i datori di lavoro:
- Monitoraggio quotidiano bollettini Ministero della Salute e Worklimate
- Rotazione del personale esposto al sole nelle ore più calde
- Pause programmate in zone d'ombra o ambienti climatizzati
- Distribuzione gratuita di acqua e sali minerali durante i turni
- Abbigliamento idoneo (leggero, traspirante, protettivo dai raggi UV)
- DPI adeguati (cappellino, occhiali da sole se necessari)
- Climatizzazione dei locali di lavoro dove tecnicamente possibile
- Sorveglianza sanitaria intensificata nei periodi di caldo estremo
- Formazione specifica ai lavoratori sui rischi da calore e sui sintomi del colpo di calore
- Rimodulazione/sospensione dei turni all'aperto nelle fasce 12:30–16:00 in caso di rischio "alto"
- Documentazione di tutte le misure adottate (conservare per almeno 5 anni)
7. Cassa integrazione caldo: come richiederla (istruzioni operative INPS)
La cassa integrazione per caldo — tecnicamente CIGO con causale "eventi meteo / clima caldo" — è lo strumento principale per gestire le giornate in cui il rischio termico rende impossibile o pericoloso il lavoro all'aperto. Il quadro normativo è completo e operativo: il D.M. 95 del 9 luglio 2025 ha recepito il Protocollo e il Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 ha fornito le istruzioni operative per presentare le istanze.
Le due causali disponibili
Il Messaggio INPS n. 2130/2025 chiarisce che esistono due percorsi distinti, a seconda della situazione:
- Causale "ordine di pubblica autorità" — da usare quando la sospensione è imposta da ordinanza regionale (es. Ordinanza Veneto n.34/2025 nei giorni di rischio "alto"). È la causale più forte: gli uffici INPS tengono conto dell'ordinanza in sede di istruttoria. Non è necessario allegare il documento dell'ordinanza: è sufficiente indicare l'ente emanante, la data, il numero del provvedimento e il contenuto che giustifica la sospensione.
- Causale "evento meteo — temperature elevate" — da usare in tutti gli altri casi di caldo eccessivo che impedisce il regolare svolgimento delle attività. Applicabile anche in assenza di ordinanza, purché documentato. Rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili (EONE).
La temperatura percepita conta quanto quella reale
Un punto chiave del Messaggio INPS n. 2130/2025: anche se la temperatura reale è inferiore ai 35°C, è possibile accedere alla CIGO se si dimostra che la temperatura percepita è superiore. Questo è particolarmente rilevante per chi lavora:
- all'aperto sotto esposizione diretta al sole (giardinieri, bagnini, addetti manutenzione esterna)
- con macchinari o materiali che generano calore aggiuntivo
- con DPI obbligatori (tute, caschi, guanti) che impediscono la dispersione del calore corporeo
- in ambienti chiusi non ventilati o non climatizzabili per ragioni tecniche
- in condizioni di umidità elevata — anche a 33–34°C, l'indice di calore può superare i 40°C percepiti
Cosa scrivere nella relazione tecnica
La relazione tecnica è il documento più importante della domanda. Deve contenere:
- Descrizione dettagliata dell'attività sospesa: tipologia di attività, luogo (es. "area verde esterna del campeggio priva di copertura"), lavorazioni specifiche interrotte, giorni e fasce orarie esatte
- Riferimento esplicito al caldo come evento straordinario: descriverlo come anomalia rispetto alla media stagionale e fattore che ha compromesso la sicurezza
- Condizioni ambientali specifiche: esposizione al sole, assenza di ventilazione, DPI utilizzati, presenza di macchinari che generano calore, umidità elevata
- Temperatura percepita: se diversa da quella reale, spiegare perché (es. superfici metalliche, DPI, umidità)
Novità rilevanti per il settore turistico
- La CIGO è accessibile anche ai lavoratori stagionali — non solo ai dipendenti a tempo indeterminato
- I periodi di cassa integrazione caldo possono essere scomputati dal massimale delle 52 settimane — non erodono il plafond ordinario
- I bollettini meteo non vanno allegati: l'INPS li acquisisce d'ufficio
- Gli eventi EONE esentano dal requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa e dal versamento del contributo addizionale
- Oltre alla CIGO, le imprese non coperte da CIGO possono accedere al FIS (Fondo di Integrazione Salariale) o ai Fondi di solidarietà bilaterali con le stesse modalità
- Relazione tecnica dettagliata: attività sospesa, luogo, fasce orarie, condizioni ambientali, temperatura percepita
- Elenco lavoratori interessati con inquadramento CCNL (Campeggi o Pubblici Esercizi) e ore sospese
- Estremi dell'ordinanza (ente, data, numero) se si usa la causale "pubblica autorità" — non serve allegare il documento
- Screenshot Worklimate con data e livello di rischio (per supportare la relazione tecnica)
- Accordo sindacale territoriale se stipulato, da trasmettere all'INPS ex art. 2 D.M. 95/2025
⚠️ I bollettini meteo non vanno allegati: l'INPS li acquisisce autonomamente.
Obblighi informativi verso le rappresentanze sindacali
Il D.Lgs. 148/2015 (art. 14) prevede l'obbligo di informare le rappresentanze sindacali, ma con caratteristiche specifiche per i casi di caldo:
- Non è richiesta la preventiva informazione: la comunicazione può avvenire anche dopo l'avvio della sospensione
- La comunicazione deve indicare: durata stimata della sospensione, numero dei lavoratori coinvolti, misure adottate per la sicurezza
- Per i settori edile e lapideo, l'obbligo sindacale scatta solo in caso di proroga oltre le 13 settimane — per la prima richiesta non è necessario alcun adempimento sindacale preventivo
La procedura è tecnica e un errore nella domanda può portare al rigetto o a richieste di integrazione documentale che allungano i tempi. Per campeggi, villaggi, hotel, ristoranti, bar e stabilimenti balneari che vogliono accedere alla CIGO in modo corretto e rapido: contattate Studio Baroldi — gestiamo l'intera pratica.
8. Responsabilità del datore di lavoro
Il mancato rispetto delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), dalle Linee guida nazionali e dal Protocollo del 2 luglio 2025 può configurare responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
L'adesione al Protocollo riduce sensibilmente il rischio di contenzioso perché offre una cornice condivisa dalle parti sociali. Ma la sola adesione formale non basta: occorre applicare concretamente le misure e documentarle.
Il D.M. 95 del 9 luglio 2025 conferisce piena certezza giuridica alle tutele. Il criterio guida rimane: se il lavoratore è esposto a caldo intenso svolgendo attività fisica all'aperto, le tutele si applicano indipendentemente dal CCNL e dal settore.
Alleggeriamo la gestione del personale, per lasciarti più tranquillità ogni giorno.
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