Cos'è la detassazione per lavoro notturno e festivo?
Per fronteggiare la carenza di manodopera che caratterizza il settore turistico, ricettivo e termale, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, cc. 395-398, L. 30.12.2024, n. 207) riconosce ai lavoratori del comparto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per:
- lavoro notturno
- prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi
La somma non concorre alla formazione del reddito: è completamente esentasse per il lavoratore.
Il beneficio si applica esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo 1° gennaio 2025 – 30 settembre 2025. L'agevolazione può essere corrisposta anche dopo il 30.09.2025, purché entro i termini del conguaglio di fine anno.
Chi ha diritto al beneficio?
| Categoria | Dettaglio |
|---|---|
| Esercizi di somministrazione | Ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, locali notturni, stabilimenti balneari (art. 5 L. 287/1991) |
| Comparto turismo | Dipendenti del settore turistico in senso ampio, inclusi gli stabilimenti termali |
| Settore | Solo settore privato |
| Limite reddituale | Reddito di lavoro dipendente 2024 ≤ € 40.000 |
Nel limite di € 40.000 devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente del 2024: quelli corrisposti da più datori di lavoro e quelli derivanti da settori diversi dal turismo. Istruzioni e chiarimenti nella circ. Ag. Entrate 16.05.2025, n. 4/E.
Come richiedere il beneficio?
Il beneficio viene riconosciuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro) su richiesta scritta del lavoratore. Con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), il lavoratore attesta:
- che il reddito di lavoro dipendente 2024 non supera € 40.000
- che nel calcolo ha incluso tutti i redditi da lavoro dipendente del 2024, compresi quelli di altri datori o altri settori
Il lavoratore è consapevole che l'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva: in caso di dichiarazioni mendaci l'agevolazione non sarà dovuta o verrà recuperata. Il datore deve conservare la documentazione per eventuali controlli.
Come recupera il datore le somme erogate?
Il datore di lavoro recupera le somme tramite compensazione orizzontale in F24 (art. 17 D.Lgs. 241/1997), utilizzando il codice tributo 1702 (istituito con ris. Ag. Entrate 31.01.2025, n. 8/E).
- Sezione "Erario", colonna "importi a credito compensati"
- Campo mese rif.: mese di erogazione (formato 00MM)
- Campo anno di riferimento: anno di erogazione (formato AAAA)
- Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- Non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito
Erogazione e Certificazione Unica
Il datore eroga il trattamento a partire dalla prima retribuzione utile, compresi i mesi precedenti non ancora liquidati. L'erogazione oltre il 30.09.2025 è ammessa purché avvenga entro il conguaglio di fine anno.
Il trattamento va indicato nella Certificazione Unica (CU) 2025.