Le mance come reddito di lavoro dipendente
Le somme che i clienti lasciano volontariamente ai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande — incluse quelle versate tramite carta, POS o app — costituiscono redditi di lavoro dipendente a tutti gli effetti.
Per anni il tema è rimasto in una zona grigia: alcuni contratti collettivi di fatto disincentivavano le mance, mentre fiscalmente il loro trattamento era incerto. La questione è stata definita in modo netto prima dalla Corte di Cassazione — che ha stabilito l'obbligo di tassazione anche per importi elevati percepiti esclusivamente a titolo di mance — e poi dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, che ha chiarito ogni aspetto dell'imposta sostitutiva introdotta nel 2023.
In assenza di rinuncia scritta del lavoratore, le mance sono automaticamente soggette all'imposta sostitutiva del 5% in luogo dell'IRPEF ordinaria e delle addizionali regionali e comunali, entro i limiti di legge.
Le novità in vigore nel 2026
Le regole applicabili nel 2026 sono quelle introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 520, L. 207/2024), che ha modificato i commi 58 e 62 dell'art. 1 della L. 197/2022, innalzando entrambe le soglie rispetto all'anno precedente.
- Soglia reddituale: € 50.000
- Limite agevolazione: 25% del reddito settoriale
- Aliquota sostitutiva: 5%
- Soglia reddituale: € 75.000
- Limite agevolazione: 30% del reddito settoriale
- Aliquota sostitutiva: 5%
Come funziona l'imposta sostitutiva al 5%
L'imposta sostitutiva si applica alle mance entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le prestazioni lavorative nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Nel calcolo di questo 30% rientrano tutti i redditi da lavoro dipendente nel settore, incluse le mance stesse, anche se provenienti da datori di lavoro diversi.
Il 30% non è un massimale rigido ma una franchigia: le mance che rientrano nella soglia sono tassate al 5%; quelle che eccedono la soglia tornano a essere tassate con le ordinarie aliquote IRPEF.
Redditi fino a 28.000 euro: IRPEF al 23% · Da 28.000 a 50.000 euro: IRPEF al 35% · Oltre 50.000 euro: IRPEF al 43%. Le addizionali regionali e comunali si applicano sulle stesse basi.
Esclusioni dalla base contributiva e dal TFR
Le mance assoggettate all'imposta sostitutiva sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali INPS e dei premi INAIL. Non sono inoltre computate nella base di calcolo del TFR.
Attenzione: ai fini del riconoscimento di deduzioni, detrazioni o altri benefici che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva.
Chi può accedere al regime agevolato
| Requisito | Dettaglio |
|---|---|
| Settore | Strutture ricettive e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) — solo settore privato |
| Soglia reddituale | Reddito da lavoro dipendente nell'anno precedente ≤ € 75.000 |
| Base di calcolo | Tutti i redditi da lavoro dipendente del periodo d'imposta precedente, inclusi quelli da altri settori e da più datori di lavoro |
| Effetto del superamento | Il superamento della soglia nell'anno X non blocca l'agevolazione nell'anno X, ma preclude il regime agevolato nell'anno X+1 |
| Principio di cassa allargato | Si considerano percepite nell'anno anche le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell'anno successivo (art. 51, c. 1 TUIR) |
Obblighi e adempimenti del datore di lavoro
È il sostituto d'imposta (il datore di lavoro) ad applicare l'imposta sostitutiva. I principali adempimenti sono:
- Verifica preventiva del limite reddituale: il datore deve accertare che il reddito da lavoro dipendente del lavoratore nell'anno precedente non superi € 75.000, considerando tutti i rapporti di lavoro, anche quelli fuori dal settore turistico. Se è stato l'unico sostituto nell'anno precedente, può verificarlo direttamente; altrimenti richiede al lavoratore un'attestazione scritta.
- Applicazione su tutte le forme di mancia: l'imposta sostitutiva si applica sia alle mance elettroniche (carta, POS, app) sia a quelle ricevute in contanti.
- Certificazione Unica: nella CU devono essere indicate separatamente le mance assoggettate a imposta sostitutiva, quelle a tassazione ordinaria e l'importo dell'imposta trattenuta.
- Facoltà di applicare la tassazione ordinaria: se il datore rileva che la tassazione ordinaria è più vantaggiosa per il lavoratore, può applicarla anche in assenza di rinuncia esplicita, informando il lavoratore della scelta.
Le mance lasciate dai clienti ai dipendenti sono movimentazioni finanziarie fuori campo IVA: non incrementano il volume d'affari del datore di lavoro e non costituiscono né ricavi né costi per l'azienda ai fini delle imposte dirette.
Diritti e obblighi del lavoratore
Il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro:
- il superamento del limite di € 75.000 di reddito da lavoro dipendente nell'anno precedente, se conseguito presso altri datori
- l'importo dei redditi da lavoro dipendente nel settore turistico e delle eventuali mance già assoggettate a imposta sostitutiva presso altri datori, ai fini del rispetto del limite annuale del 30%
Il lavoratore può inoltre rinunciare al regime agevolato con comunicazione scritta al datore, senza particolari formalità. In caso di rinuncia, l'intero ammontare delle mance concorre alla formazione del reddito ordinario e il datore deve comunque indicare nella CU sia le mance ordinariamente tassate sia quelle teoricamente agevolabili per le quali l'agevolazione non è stata applicata.
Versamento dell'imposta sostitutiva: codici tributo F24
Il versamento avviene tramite modello F24, sezione "Erario", colonna "importi a debito versati". Il mese di riferimento è quello in cui il sostituto effettua la trattenuta (formato 00MM); l'anno di riferimento è il periodo d'imposta (formato AAAA).
| Codice tributo | Utilizzo |
|---|---|
| 1067 | Regime ordinario — applicazione su tutto il territorio nazionale, salvo eccezioni regionali |
| 1605 | Mance maturate in Sicilia, versate fuori regione |
| 1917 | Mance maturate in Sardegna, versate fuori regione |
| 1918 | Mance maturate in Valle d'Aosta, versate fuori regione |
| 1306 | Mance versate in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta ma maturate fuori dalla regione in cui avviene il versamento |
Effetti in busta paga
Con il regime agevolato attivo, le mance compaiono in busta paga come voce distinta con ritenuta al 5%, separata dal normale calcolo IRPEF. Il netto percepito dal lavoratore è significativamente più alto rispetto alla tassazione ordinaria, soprattutto per chi si colloca negli scaglioni IRPEF più elevati.
Esempio semplificato: su € 200 di mance mensili, con il regime sostitutivo il lavoratore versa € 10 di imposta e incassa € 190. Con la tassazione ordinaria al 35% verserebbe € 70 e incasserebbe € 130.
Il regime sulle mance si affianca, senza sovrapporsi, al trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo (15% esentasse, valido fino al 30 settembre 2026) riservato ai lavoratori con reddito 2025 ≤ € 40.000. Le due agevolazioni hanno presupposti e platea differenti. → Guida al trattamento integrativo 2026