Turismo · Mance · Agevolazioni

Tassazione delle Mance
nel Turismo e Ristorazione

Guida completa all'imposta sostitutiva al 5% sulle mance nei settori ricettivo e della ristorazione: a chi spetta, come si applica, cosa deve fare il datore di lavoro.

📅 Aggiornato: | ⏱ Lettura: 6 min | 📋 Art. 1, cc. 58-62 L. 197/2022 – mod. L. 207/2024

Cos'è la tassazione agevolata sulle mance?

Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità — anche mediante mezzi di pagamento elettronici — costituiscono redditi di lavoro dipendente.

Salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, queste somme sono soggette a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

✅ Novità Legge di Bilancio 2025

La L. 207/2024 ha introdotto due modifiche: (1) il limite per l'imposta sostitutiva è stato elevato dal 25% al 30% del reddito annuo da lavoro nel settore; (2) la soglia reddituale di accesso è stata portata da € 50.000 a € 75.000.

Chi può beneficiare del regime agevolato?

RequisitoDettaglio
Settore Strutture ricettive e esercizi di somministrazione alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) – solo settore privato
Limite reddituale Reddito da lavoro dipendente nell'anno precedente ≤ € 75.000
Calcolo limite Inclusi tutti i redditi da lavoro dipendente, anche da settori diversi e da più datori
Decorrenza Il superamento del limite nell'anno X non rileva nell'anno X stesso, ma preclude il regime agevolato nell'anno X+1

Come funziona il limite del 30%?

Il 30% del reddito annuo per le prestazioni nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia: se le mance superano tale soglia, solo la parte eccedente viene assoggettata a tassazione ordinaria.

La base di calcolo del 30% è la somma di tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni nel settore, comprese le mance stesse, anche da datori diversi.

📌 Effetti delle mance su deduzioni e detrazioni

Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici, si tiene conto anche della quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve:

  1. Verificare che il reddito dell'anno precedente del lavoratore non superi € 75.000, riferito a tutti i rapporti di lavoro
  2. Applicare l'imposta sostitutiva sia sulle mance elettroniche sia su quelle ricevute in contanti
  3. Se è stato l'unico sostituto d'imposta dell'anno precedente, applica direttamente l'imposta sostitutiva; se vi sono stati più datori, richiede al lavoratore un'attestazione scritta del reddito percepito
  4. Indicare separatamente nella Certificazione Unica le mance a tassazione ordinaria, quelle a tassazione sostitutiva e l'importo dell'imposta trattenuta
💡 Aspetti IVA

Le somme elargite a titolo di liberalità dalla clientela ai dipendenti rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA: non incrementano il volume d'affari del datore e non costituiscono né ricavi né costi per l'azienda ai fini delle imposte dirette.

Diritti e obblighi del lavoratore

Il lavoratore deve comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto al regime agevolato se nell'anno precedente ha conseguito redditi superiori a € 75.000 presso altri datori.

Deve inoltre comunicare al datore, ai fini del rispetto del limite annuale del 30%, l'importo dei redditi percepiti nel settore turistico presso altri datori e le eventuali mance già assoggettate a imposta sostitutiva.

Il lavoratore può rinunciare al regime agevolato con comunicazione scritta al datore, senza particolari formalità. In caso di rinuncia, l'intero ammontare delle mance concorre alla formazione del reddito ordinario.

⚠️ Regime naturale e tutele

In assenza di rinuncia scritta, il regime sostitutivo al 5% è applicato automaticamente. Tuttavia il datore può applicare la tassazione ordinaria anche senza rinuncia del lavoratore, se ritiene che sia più vantaggiosa, informandone il lavoratore stesso.

Versamento dell'imposta sostitutiva e codici tributo

Il versamento avviene tramite modello F24, sezione "Erario", colonna "importi a debito versati". I campi mese e anno di riferimento corrispondono al mese in cui il sostituto effettua la trattenuta e al periodo d'imposta.

Codice tributoDescrizione
1067 Imposta sostitutiva sulle mance – regime ordinario
1605 Mance maturate in Sicilia, versate fuori regione
1917 Mance maturate in Sardegna, versate fuori regione
1918 Mance maturate in Valle d'Aosta, versate fuori regione
1306 Mance versate in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta, maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento

Domande frequenti

Chi può beneficiare della tassazione agevolata sulle mance?+
Il regime agevolato si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991), che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente complessivamente non superiori a € 75.000 (soglia innalzata da € 50.000 dalla legge di Bilancio 2025). Nel calcolo del limite devono essere inclusi tutti i redditi da lavoro dipendente, anche quelli provenienti da settori diversi dal turismo e dalla ristorazione.
Come vengono tassate le mance e fino a quale importo?+
Le mance corrisposte dai clienti — anche tramite pagamento elettronico — costituiscono redditi di lavoro dipendente, ma sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5%. L'agevolazione si applica entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le prestazioni lavorative nel settore (limite elevato dal 25% dalla legge di Bilancio 2025). Il 30% funziona come franchigia: la parte eccedente viene assoggettata a tassazione ordinaria. Le mance agevolate sono inoltre escluse dalla base imponibile contributiva e non rilevano ai fini del TFR.
Cosa deve fare il datore di lavoro per applicare correttamente l'imposta sostitutiva?+
Il datore di lavoro deve: (1) verificare preventivamente che il reddito di lavoro dipendente del lavoratore nell'anno precedente non superi € 75.000; (2) applicare l'imposta sostitutiva sia sulle mance elettroniche sia su quelle ricevute in contanti; (3) se è stato l'unico sostituto d'imposta nell'anno precedente, applica direttamente l'imposta sostitutiva; se vi sono stati più datori, richiede al lavoratore un'attestazione scritta del reddito percepito l'anno precedente. Nella Certificazione Unica deve indicare separatamente le mance a tassazione ordinaria e quelle a tassazione sostitutiva, con l'importo dell'imposta trattenuta. Ai fini IVA, le mance sono movimentazioni finanziarie fuori campo IVA e non rilevano come ricavi o costi per il datore.
Il lavoratore può rinunciare al regime agevolato sulle mance?+
Sì. Il regime sostitutivo al 5% è il regime naturale di tassazione delle mance: si applica automaticamente se sussistono i requisiti, salvo rinuncia espressa in forma scritta del lavoratore. La rinuncia può essere acquisita dal datore senza particolari formalità, purché in forma scritta. In caso di rinuncia, l'intero ammontare delle mance concorre ordinariamente alla formazione del reddito. Il datore di lavoro può tuttavia applicare la tassazione ordinaria anche in assenza di rinuncia, se rileva che essa è più vantaggiosa per il lavoratore, informandolo della scelta.
Come si versa l'imposta sostitutiva e quali codici tributo si utilizzano?+
Il versamento avviene tramite modello F24, sezione "Erario", colonna "importi a debito versati", indicando come mese di riferimento quello in cui il sostituto effettua la trattenuta e come anno di riferimento il periodo d'imposta. I codici tributo da utilizzare sono: 1067 (regime ordinario); 1605 per mance maturate in Sicilia versate fuori regione; 1917 per mance maturate in Sardegna versate fuori regione; 1918 per mance maturate in Valle d'Aosta versate fuori regione; 1306 per mance versate in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta ma maturate fuori regione.
SB
Studio Baroldi – Consulenti del Lavoro

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