Cos'è la tassazione agevolata sulle mance?
Nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità — anche mediante mezzi di pagamento elettronici — costituiscono redditi di lavoro dipendente.
Salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore, queste somme sono soggette a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.
La L. 207/2024 ha introdotto due modifiche: (1) il limite per l'imposta sostitutiva è stato elevato dal 25% al 30% del reddito annuo da lavoro nel settore; (2) la soglia reddituale di accesso è stata portata da € 50.000 a € 75.000.
Chi può beneficiare del regime agevolato?
| Requisito | Dettaglio |
|---|---|
| Settore | Strutture ricettive e esercizi di somministrazione alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) – solo settore privato |
| Limite reddituale | Reddito da lavoro dipendente nell'anno precedente ≤ € 75.000 |
| Calcolo limite | Inclusi tutti i redditi da lavoro dipendente, anche da settori diversi e da più datori |
| Decorrenza | Il superamento del limite nell'anno X non rileva nell'anno X stesso, ma preclude il regime agevolato nell'anno X+1 |
Come funziona il limite del 30%?
Il 30% del reddito annuo per le prestazioni nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione rappresenta una franchigia: se le mance superano tale soglia, solo la parte eccedente viene assoggettata a tassazione ordinaria.
La base di calcolo del 30% è la somma di tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nell'anno per le prestazioni nel settore, comprese le mance stesse, anche da datori diversi.
Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici, si tiene conto anche della quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve:
- Verificare che il reddito dell'anno precedente del lavoratore non superi € 75.000, riferito a tutti i rapporti di lavoro
- Applicare l'imposta sostitutiva sia sulle mance elettroniche sia su quelle ricevute in contanti
- Se è stato l'unico sostituto d'imposta dell'anno precedente, applica direttamente l'imposta sostitutiva; se vi sono stati più datori, richiede al lavoratore un'attestazione scritta del reddito percepito
- Indicare separatamente nella Certificazione Unica le mance a tassazione ordinaria, quelle a tassazione sostitutiva e l'importo dell'imposta trattenuta
Le somme elargite a titolo di liberalità dalla clientela ai dipendenti rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA: non incrementano il volume d'affari del datore e non costituiscono né ricavi né costi per l'azienda ai fini delle imposte dirette.
Diritti e obblighi del lavoratore
Il lavoratore deve comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto al regime agevolato se nell'anno precedente ha conseguito redditi superiori a € 75.000 presso altri datori.
Deve inoltre comunicare al datore, ai fini del rispetto del limite annuale del 30%, l'importo dei redditi percepiti nel settore turistico presso altri datori e le eventuali mance già assoggettate a imposta sostitutiva.
Il lavoratore può rinunciare al regime agevolato con comunicazione scritta al datore, senza particolari formalità. In caso di rinuncia, l'intero ammontare delle mance concorre alla formazione del reddito ordinario.
In assenza di rinuncia scritta, il regime sostitutivo al 5% è applicato automaticamente. Tuttavia il datore può applicare la tassazione ordinaria anche senza rinuncia del lavoratore, se ritiene che sia più vantaggiosa, informandone il lavoratore stesso.
Versamento dell'imposta sostitutiva e codici tributo
Il versamento avviene tramite modello F24, sezione "Erario", colonna "importi a debito versati". I campi mese e anno di riferimento corrispondono al mese in cui il sostituto effettua la trattenuta e al periodo d'imposta.
| Codice tributo | Descrizione |
|---|---|
| 1067 | Imposta sostitutiva sulle mance – regime ordinario |
| 1605 | Mance maturate in Sicilia, versate fuori regione |
| 1917 | Mance maturate in Sardegna, versate fuori regione |
| 1918 | Mance maturate in Valle d'Aosta, versate fuori regione |
| 1306 | Mance versate in Sicilia, Sardegna o Valle d'Aosta, maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento |