Lavoro · Parità di genere · Aggiornamento 2026

Trasparenza salariale 2026: guida pratica per le aziende

Il decreto che recepisce la Direttiva UE 2023/970 sulla parità retributiva entra in vigore il 7 giugno 2026. Nuovi obblighi per tutte le aziende, reporting obbligatorio per chi ha 100 o più dipendenti.

📅 Aggiornato maggio 2026 ⏱ Lettura 8 min 📋 D.Lgs. recepimento Dir. UE 2023/970
7 giu 2026
Entrata in vigore del decreto
7 giu 2027
Prima scadenza reporting ≥ 150 dip.
5%
Soglia che attiva la valutazione congiunta
2 mesi
Termine risposta ai lavoratori
< 100 dip.
Esonerati dal reporting

A chi si applica

Il decreto riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato — tempo determinato e indeterminato, part-time, dirigenti e apprendisti — nei settori pubblico e privato. Sono esclusi il lavoro domestico e il lavoro intermittente.

✅ Presunzione di conformità
Le aziende che applicano un CCNL stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative beneficiano di una presunzione di conformità ai principi di parità salariale, salvo accertamento di discriminazioni individuali.

Le definizioni chiave

  • Retribuzione: stipendio base più tutte le somme e i benefit corrisposti direttamente o indirettamente.
  • Livello retributivo: totalità degli elementi retributivi continuativi e fissi (annui e orari lordi), escluse le componenti discrezionali o temporanee.
  • Divario retributivo di genere: differenza percentuale tra retribuzioni medie maschili e femminili.
  • Stesso lavoro / lavoro di pari valore: il parametro è il CCNL applicato, basato su competenze, responsabilità e condizioni di lavoro.

Gli obblighi in sintesi

1. Trasparenza negli annunci di selezione (per tutti)

Ogni offerta di lavoro deve indicare la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista, i criteri di determinazione del trattamento economico e il CCNL applicato. È vietato richiedere la storia retributiva del candidato — anche tramite società di selezione esterne. Il linguaggio degli annunci deve essere neutro rispetto al genere, compresi i titoli professionali.

2. Criteri retributivi accessibili ai lavoratori

I lavoratori devono poter conoscere i criteri usati per determinare retribuzione, livelli e progressione economica. L'obbligo si assolve tramite l'informativa di assunzione (art. 1, c. 1, D.Lgs. 152/1997). Chi applica un CCNL rappresentativo può rinviare ai criteri del contratto collettivo e degli accordi aziendali ex art. 51 D.Lgs. 81/2015.

📌 Soglia 50 dipendenti
Le aziende con meno di 50 dipendenti sono esonerate dall'obbligo di comunicare i criteri di progressione economica.

3. Diritto di informazione annuale del lavoratore

Ogni lavoratore può richiedere — una volta l'anno — i livelli retributivi medi distinti per sesso riferiti a chi svolge lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. La richiesta può arrivare direttamente o tramite RSU/sindacati. Il datore di lavoro deve rispondere entro 2 mesi. Sono vietate clausole contrattuali che impediscano ai dipendenti di comunicare la propria retribuzione.

Reporting sul gender pay gap: le scadenze

La dimensione aziendale è determinante. Le scadenze sono scaglionate come segue:

Dimensione aziendalePrima scadenzaFrequenza
≥ 250 dipendenti7 giugno 2027Annuale
150–249 dipendenti7 giugno 2027Ogni 3 anni
100–149 dipendenti7 giugno 2031Ogni 3 anni
< 100 dipendentiNon obbligati

I dati da rilevare: divario retributivo medio e mediano, componenti variabili, distribuzione nei quartili e differenze per categoria professionale. La trasmissione avviene all'organismo di monitoraggio del Ministero del Lavoro. Le modalità tecniche saranno definite con decreto ministeriale entro settembre 2026, sentito il Garante Privacy.

Differenziale ≥ 5%: cosa succede

Se emerge un differenziale pari o superiore al 5% tra uomini e donne nella stessa categoria, non giustificato da criteri oggettivi, scatta una procedura di valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori per individuare misure correttive. In caso di mancato accordo intervengono l'Ispettorato del Lavoro e gli organismi di parità territoriali.

Privacy e sanzioni

Tutti i trattamenti dei dati devono rispettare il GDPR. L'accesso a dati che potrebbero identificare singoli lavoratori è riservato a rappresentanti sindacali, Ispettorato del Lavoro e organismi di parità. I dati non sono utilizzabili per scopi diversi dall'attuazione del principio di parità retributiva.

⚠️ Sanzioni
Le violazioni rientrano nelle tutele del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006, art. 41): sanzioni amministrative pecuniarie e possibile segnalazione alle autorità per chi beneficia di agevolazioni pubbliche o gestisce appalti. Le azioni possono essere avviate anche da sindacati e associazioni.

Il piano d'azione: cosa fare e quando

Entro il 7 giugno 2026
  • Mappa la popolazione aziendale per categoria, livello, mansione e genere
  • Aggiorna i template degli annunci: inserisci fascia retributiva e CCNL
  • Elimina la richiesta di storia retributiva ai candidati (anche tramite agenzie esterne)
  • Rivedi l'informativa di assunzione ex art. 1 D.Lgs. 152/1997
  • Esegui un audit retributivo preventivo interno (calcola il gender pay gap)
Giugno – settembre 2026
  • Monitora i decreti ministeriali attuativi sulle modalità di raccolta dati
  • Avvia il dialogo con RSU/RSA (la consultazione è obbligatoria)
  • Elimina clausole che vietano la comunicazione della retribuzione tra colleghi
Verso il 7 giugno 2027
  • Predisponi il sistema di reporting se hai ≥ 150 dipendenti
  • Forma HR e line manager su "stesso lavoro" e "lavoro di pari valore"
  • Verifica l'accessibilità delle informazioni per persone con disabilità

Domande frequenti

Alcuni obblighi (annunci di selezione, diritto di informazione individuale) riguardano tutte le aziende. Il reporting sul gender pay gap è obbligatorio solo per le imprese con 100 o più dipendenti. Le aziende sotto i 50 dipendenti sono esonerate dall'obbligo relativo ai criteri di progressione economica.
L'applicazione di un CCNL rappresentativo genera una presunzione di conformità, ma non esime dagli altri obblighi informativi (annunci, informativa di assunzione, diritto di informazione dei lavoratori) e non preclude accertamenti di discriminazioni individuali.
Le modalità tecniche saranno definite con decreto ministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore (7 giugno 2026), quindi presumibilmente entro settembre 2026, sentito il Garante Privacy.
Sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del D.Lgs. 198/2006, art. 41, e possibile segnalazione alle autorità competenti per chi beneficia di agevolazioni pubbliche o gestisce appalti. Le azioni possono essere avviate anche da sindacati e associazioni.
Scatta una procedura di valutazione congiunta con i rappresentanti dei lavoratori per individuare misure correttive. Se non si raggiunge un accordo, possono intervenire l'Ispettorato del Lavoro e gli organismi di parità territoriali.

Studio Baroldi – Consulenti del Lavoro

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