Cos'è il trattamento integrativo speciale?
Al fine di sostenere il settore turistico, ricettivo e termale e fronteggiare la carenza di manodopera, la Legge di Bilancio 2026 (art. 1, cc. 18-21, L. 30.12.2025, n. 199) riconosce ai lavoratori del comparto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per:
- lavoro notturno
- prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi
La somma non concorre alla formazione del reddito: viene erogata al lavoratore senza essere tassata.
Il beneficio si applica esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2026. La misura riproduce l'analoga agevolazione già riconosciuta per il 2024 e il 2025.
Chi ha diritto al beneficio?
| Categoria | Dettaglio |
|---|---|
| Esercizi di somministrazione | Lavoratori di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, locali notturni, stabilimenti balneari (art. 5 L. 287/1991) |
| Comparto turismo | Dipendenti del settore turistico in senso ampio, inclusi gli stabilimenti termali |
| Settore | Solo settore privato |
| Limite reddituale | Reddito di lavoro dipendente 2025 ≤ € 40.000 |
Nel limite di € 40.000 devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente del 2025: quelli corrisposti da più datori di lavoro e quelli derivanti da settori diversi dal turismo.
Come richiedere il trattamento?
Il beneficio viene riconosciuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro) su richiesta scritta del lavoratore. Il lavoratore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, nella quale attesta l'importo del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2025.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare tutta la documentazione ai fini di eventuali controlli.
L'autocertificazione ha valore di dichiarazione sostitutiva: in caso di informazioni non veritiere, l'agevolazione non sarà dovuta e verrà recuperata.
Come recupera il datore le somme erogate?
Il datore di lavoro (sostituto d'imposta) recupera le somme erogate tramite compensazione orizzontale nel modello F24, utilizzando il codice tributo 1702 (sezione "Erario", colonna "importi a credito compensati").
- Campo "mese rif.": mese di erogazione (formato 00MM)
- Campo "anno di riferimento": anno di erogazione (formato AAAA)
- Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate
- Non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito
Quando viene erogato e come si certifica?
Il datore eroga il trattamento a partire dalla prima retribuzione utile, includendo anche le quote riferite a mesi precedenti non ancora erogate.
L'erogazione può avvenire anche oltre il 30 settembre 2026, purché entro il termine per le operazioni di conguaglio di fine anno.
Il trattamento integrativo erogato deve essere indicato nella Certificazione Unica (CU) relativa al periodo d'imposta 2026.