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Quello che ogni titolare dovrebbe sapere
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Malattia, ferie, licenziamenti, costi, stagionali. Risposte dirette per chi gestisce personale e non ha tempo di girarci intorno. Per situazioni specifiche lo studio è sempre a tua disposizione.

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Malattia
6 domande
Il dipendente deve avvisare il datore di lavoro prima del turno di inizio, indicando la durata presunta dell'assenza. Il certificato medico viene trasmesso direttamente dal medico all'INPS tramite il sistema telematico: il datore lo riceve automaticamente nel portale INPS senza che il dipendente debba consegnarlo fisicamente. Il numero di protocollo del certificato è sufficiente per la comunicazione.
Il 1° giorno (periodo di carenza) è generalmente a carico del lavoratore, salvo diversa previsione del CCNL applicato. Dal 2° al 3° giorno l'INPS copre il 50% della retribuzione, dal 4° giorno in poi il 66,67%. Il CCNL Turismo Confcommercio prevede un'integrazione aggiuntiva a carico del datore: la retribuzione piena per i primi 3 giorni (carenza) e un'integrazione del 28% sull'indennità INPS. Le percentuali esatte vanno verificate sul CCNL applicato.
Il superamento del periodo di comporto legittima il licenziamento senza preavviso, ma con pagamento del TFR e di tutte le competenze maturate (ferie, ROL, ratei). La durata del comporto dipende dal CCNL applicato e dall'anzianità di servizio. Prima di procedere con il licenziamento per superamento del comporto è sempre indispensabile contattare il consulente: gli errori procedurali possono esporre a contenziosi anche quando il licenziamento sarebbe legittimo.
Sì, ma deve rispettare le fasce di reperibilità per le visite fiscali dell'INPS: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00, tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi. Se il dipendente è assente durante la visita fiscale senza giustificato motivo, perde l'indennità per l'intero periodo di malattia (non solo per quei giorni). Sono previste eccezioni per motivi di forza maggiore o per esigenze mediche documentate.
Le regole sulla malattia sono le stesse del lavoratore a tempo pieno. L'indennità INPS è proporzionale alla retribuzione del part-time, quindi sarà inferiore in termini assoluti ma calcolata con le stesse percentuali. Il periodo di comporto è generalmente lo stesso, salvo diversa previsione del CCNL per i part-time verticali (lavoratori che prestano servizio solo in certi periodi dell'anno).
Il certificato viene trasmesso direttamente dal medico all'INPS in via telematica. Se il medico non lo ha trasmesso (ad esempio per una visita all'estero o da un medico privato non abilitato), il dipendente deve consegnarlo al datore entro 2 giorni dall'inizio della malattia. In assenza di certificato l'assenza può essere considerata ingiustificata, con conseguenze disciplinari fino al licenziamento nei casi più gravi.
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Ferie e permessi
7 domande
Le ferie minime garantite dalla legge sono 4 settimane l'anno (D.Lgs. 66/2003). Per chi inizia o finisce in corso d'anno si calcolano proporzionalmente ai mesi lavorati: si divide il monte ferie annuo per 12 e si moltiplica per i mesi effettivi. Il CCNL può prevedere giorni aggiuntivi rispetto al minimo legale. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si contano come mese intero.
Sì. La collocazione delle ferie spetta al datore di lavoro, che può stabilire periodi di chiusura aziendale e ferie collettive tenendo conto delle esigenze aziendali e degli interessi del lavoratore. Il dipendente può esprimere preferenze ma non ha diritto di veto. Il datore deve comunicare le ferie con congruo anticipo.
Almeno 2 settimane devono essere godute nell'anno di maturazione. Le restanti 2 settimane possono essere fruite entro 18 mesi dall'anno di maturazione. La monetizzazione delle ferie durante il rapporto di lavoro è vietata dalla legge: le ferie non godute non possono essere pagate in busta paga. Solo alla cessazione del rapporto le ferie maturate e non godute vengono liquidate.
No. Il datore organizza le ferie secondo le esigenze aziendali. Il dipendente può esprimere preferenze ma non può opporsi alle ferie imposte con congruo preavviso e nel rispetto del CCNL. Il rifiuto ingiustificato di prendere ferie può configurare inadempimento contrattuale.
I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono ore di riposo aggiuntive previste dal CCNL, derivanti dalla riduzione dell'orario contrattuale rispetto all'orario legale. Maturano mensilmente e devono essere goduti entro i termini stabiliti dal contratto (generalmente entro l'anno o al massimo entro 18 mesi). Come le ferie, non possono essere monetizzati durante il rapporto e vengono liquidati alla cessazione.
Le ferie maturate e non godute vengono liquidate nell'ultima busta paga alla cessazione del rapporto, sia in caso di licenziamento che di dimissioni. L'importo si calcola dividendo la retribuzione mensile per il numero di giorni lavorativi mensili e moltiplicando per i giorni di ferie residui. La liquidazione è obbligatoria e non può essere rifiutata dal lavoratore.
Le settimane di ferie spettanti sono le stesse del lavoratore a tempo pieno (4 settimane minime di legge). Cambia il numero di giorni lavorativi compresi in quelle settimane, che è proporzionale all'articolazione dell'orario. Un part-time che lavora 3 giorni a settimana avrà ferie espresse in 12 giorni (4 settimane × 3 giorni) anziché 20 (4 settimane × 5 giorni).
Straordinari
5 domande
Il CCNL Turismo Confcommercio prevede un limite di 260 ore annue di straordinario (art. 125). L'orario massimo settimanale comprensivo di straordinario non può superare le 48 ore medie calcolate su un periodo di 4 mesi. Il superamento di questi limiti è tra le irregolarità più contestate dall'Ispettorato del Lavoro nel settore turistico.
Secondo il CCNL Turismo Confcommercio (art. 126): lo straordinario diurno è maggiorato del 30%; lo straordinario notturno (ore 24:00–6:00) è maggiorato del 60%. Il lavoro nelle festività prevede una maggiorazione del 20% (art. 132). Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria della retribuzione. Per il personale retribuito a percentuale si applicano regole specifiche.
Sì, se previsto dal CCNL o da accordo individuale scritto. Il CCNL Turismo prevede espressamente questa possibilità per i lavoratori stagionali (art. 127): le ore straordinarie possono dare luogo a riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto, con conseguente proroga del termine. Non tutti i CCNL lo prevedono ugualmente per i lavoratori a tempo indeterminato.
Sì. Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario senza autorizzazione del datore o di chi ne fa le veci (art. 125 CCNL Turismo). Le ore non autorizzate, in linea di principio, non devono essere riconosciute. Tuttavia, se il datore era a conoscenza che il dipendente stava lavorando oltre l'orario e non è intervenuto, può essere difficile disconoscere le ore in caso di contenzioso.
Per il lavoratore part-time si distingue tra ore supplementari (tra l'orario contrattuale e l'orario normale di un full-time) e vero lavoro straordinario (oltre l'orario normale). Le ore supplementari hanno maggiorazioni inferiori rispetto allo straordinario pieno. Il loro utilizzo deve essere previsto nel contratto individuale o concordato di volta in volta.
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Assunzioni
7 domande
I principali strumenti contrattuali sono: tempo indeterminato (la forma ordinaria), tempo determinato (massimo 24 mesi, con causale oltre i 12), apprendistato (per giovani 15–29 anni, contributi ridotti), somministrazione (tramite agenzia, flessibile), contratto stagionale (per picchi di attività, senza i limiti del tempo determinato ordinario). Ogni tipologia ha vantaggi, costi e vincoli diversi. Contattare lo studio prima di scegliere.
Massimo 24 mesi complessivi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore. Fino a 12 mesi si può prorogare senza indicare una causale specifica. Oltre i 12 mesi è necessaria una causale (esigenze tecniche, produttive, organizzative, sostituzione). Sono consentite al massimo 4 proroghe. Superati i limiti, il contratto si converte automaticamente in tempo indeterminato. I contratti stagionali sono esclusi da questi vincoli.
Il periodo di prova è una fase iniziale del rapporto durante la quale entrambe le parti possono recedere liberamente senza preavviso e senza obbligo di motivazione. Deve essere concordato per iscritto nel contratto individuale: senza forma scritta non è valido. La durata massima dipende dal CCNL e dal livello di inquadramento: va da 1 mese per i livelli più bassi a 6 mesi per i quadri.
È obbligatorio inviare la comunicazione preventiva di assunzione tramite il sistema UniLav al Centro per l'Impiego entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto — anche se cade di sabato, domenica o festivo. La comunicazione tardiva o mancante comporta sanzioni da 100 a 500 euro per ogni lavoratore. Non esiste la possibilità di regolarizzare retroattivamente senza incorrere nella sanzione.
Sì. Per i cittadini UE non è richiesto alcun permesso: possono lavorare liberamente in Italia. Per i cittadini extracomunitari è necessario un permesso di soggiorno valido per lavoro subordinato. Il datore deve verificare la validità del permesso prima dell'assunzione e controllarne il rinnovo. Assumere un lavoratore extracomunitario senza permesso valido espone a sanzioni penali.
Spesso sì: i contributi previdenziali sono ridotti rispetto a un contratto ordinario e la retribuzione può essere inferiore durante il periodo di formazione, con scatti progressivi. È destinato ai giovani tra 15 e 29 anni. Il CCNL Turismo (artt. 61–65) disciplina nel dettaglio l'apprendistato professionalizzante nel settore: durata, formazione obbligatoria, limiti numerici. È sempre consigliabile valutare con il consulente prima di procedere.
Sì, esistono incentivi contributivi che cambiano frequentemente: esoneri per giovani under 35, per donne, per assunzioni in specifiche aree geografiche, per trasformazioni di contratti a termine. L'elenco aggiornato cambia ogni anno con la Legge di Bilancio. Prima di assumere è sempre consigliabile contattare lo studio per verificare quali agevolazioni sono disponibili nel momento specifico.
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Licenziamenti
6 domande
Sì, ma solo con giusta causa (fatti così gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto) o giustificato motivo, soggettivo (inadempimenti del lavoratore) o oggettivo (ragioni economiche o organizzative). Il licenziamento senza questi presupposti può essere impugnato dal lavoratore. Le conseguenze variano in base alle dimensioni aziendali e all'anzianità. Contattare sempre lo studio prima di procedere.
Il preavviso è il periodo tra la comunicazione del licenziamento (o delle dimissioni) e la sua efficacia effettiva, durante il quale il rapporto continua normalmente. La durata dipende dal CCNL applicato, dal livello di inquadramento e dall'anzianità di servizio. Se il datore rinuncia al preavviso, deve corrispondere l'indennità sostitutiva. In caso di giusta causa il preavviso non è dovuto.
No. Il divieto di licenziamento vale dalla conferma della gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Vale anche per il padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità obbligatorio. L'unica eccezione è la giusta causa non collegata allo stato di gravidanza o maternità. La violazione del divieto rende il licenziamento nullo e obbliga alla reintegrazione.
Alla cessazione del rapporto per licenziamento spettano: TFR maturato (comprensivo degli anni precedenti se rimasto in azienda), ferie maturate e non godute, ROL/permessi non goduti, ratei di tredicesima e quattordicesima relativi ai mesi dell'anno in corso, eventuale indennità sostitutiva del preavviso se non lavorato. Il saldo deve essere corrisposto entro i termini previsti dal CCNL, in genere con l'ultima busta paga.
È il licenziamento motivato da ragioni economiche, produttive o organizzative dell'azienda (es. soppressione del posto, riduzione attività, riorganizzazione). Per le aziende con più di 15 dipendenti richiede una comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro (tentativo di conciliazione obbligatorio). Il datore deve dimostrare che non esistevano posizioni alternative dove reimpiegare il lavoratore.
Sì. Il lavoratore ha 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento per l'impugnazione stragiudiziale (lettera raccomandata o PEC). Entro i successivi 180 giorni deve depositare il ricorso in tribunale, altrimenti l'impugnazione decade. Un licenziamento impugnato con successo può portare alla reintegrazione o a un'indennità risarcitoria, a seconda delle dimensioni aziendali e del tipo di violazione.
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Costo del lavoro
8 domande
Il costo totale è circa il 130–140% della retribuzione lorda mensile. Alla retribuzione vanno aggiunti: i contributi previdenziali a carico del datore (circa 28–32% della retribuzione lorda), la quota mensile di TFR (1/13,5 della retribuzione annua lorda), i ratei mensili di tredicesima e quattordicesima. Per calcolare il costo esatto del tuo dipendente usa il nostro simulatore.
Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è una retribuzione differita che il datore accantona ogni anno e liquida al termine del rapporto. Si calcola dividendo la retribuzione annua lorda per 13,5 (art. 2120 c.c.). Ogni anno viene rivalutato con un tasso pari all'1,5% fisso + il 75% dell'inflazione ISTAT. Al momento della cessazione viene liquidato insieme alle altre competenze finali.
La scelta spetta al lavoratore nei primi 6 mesi dall'assunzione: può lasciarlo in azienda o destinarlo a un fondo di previdenza complementare. Se non sceglie entro 6 mesi, il TFR viene destinato automaticamente al fondo di categoria. Le aziende con 50 o più dipendenti devono versare il TFR al Fondo di Tesoreria INPS, anche se il dipendente sceglie di tenerlo in azienda.
Sì, con condizioni precise: il lavoratore deve avere almeno 8 anni di anzianità nello stesso ente, può richiederlo una sola volta, la somma anticipata non può superare il 70% del TFR maturato, e la richiesta deve essere motivata da acquisto prima casa o spese sanitarie straordinarie. L'anticipo si calcola al lordo: sarà tassato separatamente al momento della liquidazione finale.
Il dipendente può rivolgersi al Fondo di Garanzia INPS, che eroga il TFR degli ultimi 3 anni di rapporto rimasto insoluto per insolvenza del datore. La procedura richiede che sia accertata l'insolvenza (fallimento, liquidazione coatta, concordato). Il Fondo copre anche le ultime 3 mensilità di retribuzione non pagate.
Il costo di un'ora straordinaria = quota oraria della retribuzione × (1 + percentuale maggiorazione CCNL) × (1 + aliquota contributiva datore). Ad esempio per uno straordinario diurno nel CCNL Turismo: quota oraria × 1,30 × 1,30 circa. Considera che lo straordinario genera anche quota TFR aggiuntiva e incide sui ratei di tredicesima e quattordicesima.
Dipende dal volume e dalla struttura del bisogno. Per poche ore occasionali lo straordinario è più economico: nessun costo fisso aggiuntivo. Per esigenze strutturali (es. 10 ore a settimana per tutto l'anno) una nuova assunzione part-time può costare meno degli straordinari continuativi, che hanno maggiorazioni e generano diritti aggiuntivi. Un'analisi del costo effettivo delle due opzioni richiede circa 30 minuti con il consulente.
Il costo è proporzionale all'orario contrattuale. Un part-time al 50% costa circa la metà di un tempo pieno: contributi ridotti proporzionalmente, TFR ridotto, ratei di tredicesima e quattordicesima ridotti. I diritti normativi (ferie, malattia, maternità) restano gli stessi in termini di settimane/durata, ma il costo assoluto è inferiore.
Contratti stagionali
5 domande
Sì. Il CCNL Turismo Confcommercio (art. 90) prevede la stagionalità anche per le aziende ad apertura annuale, nei periodi di intensificazione dell'attività: festività, manifestazioni, eventi, picchi stagionali. Non è necessario che l'azienda osservi periodi di chiusura formale. La condizione è che l'intensificazione sia reale e documentabile.
Non c'è limite. I contratti stagionali (artt. 89 e 90 CCNL Turismo) sono espressamente esclusi dal limite dei 24 mesi e dalle norme sulla successione dei contratti del D.Lgs. 81/2015. Ogni stagione è un contratto nuovo e autonomo. L'unico obbligo è rispettare il diritto di precedenza del lavoratore che ne ha fatto richiesta scritta.
I lavoratori stagionali hanno diritto di essere riassunti per la stagione successiva con la stessa qualifica. Il lavoratore deve manifestare la volontà per iscritto entro 3 mesi dalla fine del contratto. Il diritto vale per un anno dalla cessazione. Se l'azienda assume altri lavoratori per quella qualifica senza rispettare le precedenze, può incorrere in contestazioni ispettive.
Sì. Al dipendente stagionale spettano tutti i trattamenti previsti per i lavoratori a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorato: ferie maturate, ratei di tredicesima e quattordicesima, TFR. Vengono liquidati alla fine del contratto. Le ferie non godute durante il contratto vengono monetizzate nell'ultima busta paga.
Sì, nelle aziende di stagione dei Pubblici Esercizi. Il CCNL Turismo (art. 95) prevede: +20% per contratti fino a 1 mese; +15% fino a 2 mesi; +8% oltre i 2 mesi fino a fine stagione. Le maggiorazioni si applicano sull'intera retribuzione e sono obbligatorie, non opzionali. Eventuali accordi integrativi provinciali possono prevedere condizioni migliorative.
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Trattamento Integrativo Speciale Turismo 2026
5 domande
I lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991) e del comparto turismo, inclusi gli stabilimenti termali. Requisito: reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a € 40.000, comprensivo di tutti i redditi percepiti anche da più datori di lavoro e da settori diversi dal turismo.
Il trattamento integrativo speciale è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per lavoro notturno e per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. La somma non concorre alla formazione del reddito: è erogata al lavoratore senza essere tassata. Si applica esclusivamente alle prestazioni rese dal 1° gennaio al 30 settembre 2026.
Il beneficio viene riconosciuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro) su richiesta scritta del lavoratore. Il lavoratore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, nella quale attesta il reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno 2025. Il datore è tenuto a conservare tutta la documentazione per eventuali controlli.
Tramite compensazione orizzontale nel modello F24 con il codice tributo 1702 (sezione "Erario", colonna "importi a credito compensati"). Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito.
A partire dalla prima retribuzione utile, includendo anche le quote di mesi precedenti non ancora erogate. Può essere corrisposto anche oltre il 30 settembre 2026, purché entro il conguaglio di fine anno. Va indicato nella Certificazione Unica (CU) relativa al periodo d'imposta 2026.
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Detassazione lavoro notturno e festivo – Turismo 2025
5 domande
I lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turismo (inclusi stabilimenti termali), con reddito da lavoro dipendente 2024 non superiore a € 40.000. Il beneficio del 15% esentasse si applica alle prestazioni rese dal 1° gennaio al 30 settembre 2025.
Il trattamento integrativo speciale è pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi. Non concorre alla formazione del reddito, quindi è completamente esentasse. Si applica alle prestazioni rese dal 1° gennaio al 30 settembre 2025, ma può essere erogato anche dopo, purché entro il conguaglio di fine anno.
Reddito da lavoro dipendente 2024 non superiore a € 40.000, includendo tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2024, anche da più datori di lavoro e anche da settori diversi dal turismo. Istruzioni e chiarimenti nella circolare Ag. Entrate 16.05.2025, n. 4/E.
Il datore di lavoro riconosce il beneficio su richiesta scritta del lavoratore, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000). Il lavoratore attesta che il reddito 2024 non supera € 40.000 e che nel calcolo ha incluso tutti i redditi da lavoro dipendente del 2024. In caso di dichiarazioni mendaci l'agevolazione verrà recuperata. Il datore deve conservare la documentazione per eventuali controlli.
Tramite compensazione orizzontale in F24 con il codice tributo 1702. Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione da cui emerge il credito. Il trattamento va indicato nella Certificazione Unica 2025.
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Tassazione delle mance – Turismo e ristorazione
5 domande
I lavoratori dipendenti del settore privato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 L. 287/1991), che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito redditi di lavoro dipendente complessivamente non superiori a € 75.000 (soglia innalzata da € 50.000 dalla legge di Bilancio 2025). Nel calcolo devono essere inclusi tutti i redditi da lavoro dipendente, anche da settori diversi.
Le mance — anche tramite pagamento elettronico — sono soggette a imposta sostitutiva IRPEF al 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le prestazioni nel settore (elevato dal 25% con la legge di Bilancio 2025). Il 30% è una franchigia: la parte eccedente è tassata con le aliquote IRPEF ordinarie. Le mance agevolate sono escluse dalla base contributiva e non rilevano ai fini del TFR.
Deve verificare che il reddito dell'anno precedente del lavoratore non superi € 75.000, applicare l'imposta sia su mance elettroniche sia in contanti, richiedere attestazione scritta se vi sono stati più datori nell'anno precedente. Nella Certificazione Unica vanno indicate separatamente le mance a tassazione sostitutiva, quelle a tassazione ordinaria e l'imposta trattenuta. Ai fini IVA le mance sono fuori campo e non costituiscono ricavi né costi per il datore.
Sì. Il regime sostitutivo al 5% si applica automaticamente salvo rinuncia espressa in forma scritta del lavoratore. In caso di rinuncia l'intero ammontare delle mance concorre ordinariamente alla formazione del reddito. Il datore può applicare la tassazione ordinaria anche in assenza di rinuncia, se la ritiene più vantaggiosa per il lavoratore, informandolo della scelta.
Tramite modello F24, sezione "Erario", colonna "importi a debito versati". Codici tributo: 1067 ordinario; 1605 Sicilia versate fuori; 1917 Sardegna versate fuori; 1918 Valle d'Aosta versate fuori; 1306 versate nelle regioni speciali ma maturate fuori regione.
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Detassazione aumenti contrattuali e lavoro notturno 2026
5 domande
La Legge di Bilancio 2026 introduce un'imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali collettivi sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a € 33.000.
Gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta: 12 mensilità, tredicesima, quattordicesima (se prevista), istituti indiretti (es. integrazioni malattia/maternità) per la sola quota a carico del datore. Sono esclusi: scatti di anzianità, straordinari, maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, somme una tantum per vacanza contrattuale e TFR.
Per il 2026 è prevista un'imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per lavoro a turni, entro il limite annuo di € 1.500. La soglia reddituale è € 40.000 (reddito 2025). Attenzione: questa misura non si applica ai lavoratori del turismo e della ristorazione, per i quali vige il trattamento integrativo speciale.
L'applicazione è automatica da parte del datore di lavoro (sostituto d'imposta), salvo rinuncia scritta del lavoratore. In caso di cambio datore, il dipendente deve consegnare la Certificazione Unica o una dichiarazione sostitutiva per attestare il reddito 2025. In dichiarazione dei redditi il contribuente può regolarizzare eventuali applicazioni indebite o optare per la tassazione ordinaria.
Le somme assoggettate all'imposta sostitutiva al 5%, pur non concorrendo al reddito complessivo, devono essere considerate per verificare la spettanza del trattamento integrativo (ex bonus 100 euro), per evitare che il lavoratore ne risulti penalizzato in fase di dichiarazione dei redditi.
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Bonus assunzioni 2026 (D.L. 62)
19 domande
Si calcola confrontando il numero di dipendenti in forza al momento dell'assunzione con la media mensile dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Rientrano nel computo tutti i lavoratori, inclusi dirigenti e lavoranti a domicilio. I lavoratori part-time si computano pro quota; i lavoratori a termine (anche stagionali) in proporzione alla durata. Nelle imprese collegate o controllate (art. 2359 c.c.) il calcolo va fatto unitariamente come "impresa unica". Riferimento: circolari INPS 55 e 56/2026.
No. Le dimissioni — anche quelle in periodo protetto — non incidono sul calcolo dell'incremento occupazionale netto, come confermato dal Regolamento UE 651/2014 e dalla circolare Ministero del Lavoro n. 34/2014.
I licenziamenti per giusta causa sono esclusi dal computo. I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (inclusi quelli per cambio appalto) o collettivi ex L. 223/1991 vanno compensati con nuove assunzioni per mantenere il numero incrementale. Non rilevano i licenziamenti per superamento del periodo di comporto e per inidoneità alle mansioni (art. 41-42 D.Lgs. 81/2008). Riferimento: circolare INPS 90/2025.
No. I lavoratori somministrati sono dipendenti dell'agenzia di lavoro e non dell'impresa utilizzatrice, quindi non entrano nel computo dell'incremento occupazionale netto.
Sì. L'assunzione del primo dipendente in un'azienda priva di personale subordinato costituisce incremento occupazionale netto.
Se l'incremento viene meno per cause diverse dalle dimissioni (es. licenziamenti per GMO non compensati), l'esonero si sospende per quel mese e non si recupera più. Riprende a decorrere — senza recupero dei mesi persi — quando si torna al numero incrementale. Le dimissioni non incidono mai sull'incremento occupazionale netto.
I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o collettivi ex L. 223/1991 nell'unità produttiva di destinazione del nuovo lavoratore, avvenuti nei 6 mesi precedenti l'assunzione. I licenziamenti per giusta causa non precludono l'accesso.
È la condizione di un disoccupato o inoccupato che, nel periodo di riferimento, ha svolto al massimo un lavoro subordinato di durata fino a 6 mesi oppure un'attività autonoma o di collaborazione il cui reddito non ha superato il limite esente da imposizione fiscale. Definizione: Regolamento CE 651/2014 e D.M. Ministero del Lavoro 17 ottobre 2017.
Il disoccupato ha perso un lavoro e ha dato disponibilità a una nuova occupazione (art. 19 D.Lgs. 150/2015). L'inoccupato non ha mai lavorato ma ha dato disponibilità allo stesso modo. "Privo di impiego regolarmente retribuito" è più ampio: comprende chi, pur essendo disoccupato o inoccupato, ha svolto piccole attività entro i limiti previsti dal D.M. 17 ottobre 2017.
Sì. Il lavoratore deve aver dato disponibilità a un lavoro presso i servizi per l'impiego ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 150/2015. La DID è necessaria per attestare lo status di disoccupato o inoccupato. Occorre inoltre la certificazione dei servizi per l'impiego (modello C1 storico).
Occorre la certificazione dei servizi per l'impiego (modello C1 storico), dalla quale risulta se nel periodo di riferimento il lavoratore ha svolto attività compatibili con il requisito. Il lavoratore deve aver presentato la DID ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 150/2015.
No. Un tirocinio genuino non è un rapporto di lavoro subordinato e non incide sul requisito di "privo di impiego regolarmente retribuito".
Sì. L'art. 2, comma 4, D.L. 62/2026 prevede che il giovane tra 15 e 24 anni (lavoratore svantaggiato lett. b, art. 2 Reg. UE 651/2014) possa essere assunto a tempo indeterminato con esonero fino a 12 mesi senza dover attendere periodi di disoccupazione. Riferimento: circolare INPS 55/2026.
Sì, sono agevolazioni strutturali pienamente in vigore. L'art. 4, commi 8-11, L. 92/2012 prevede lo sgravio al 50% per assunzioni di donne svantaggiate prive di impiego da oltre 24 mesi e per uomini e donne over 50 privi di impiego da almeno 12 mesi. Richiede il requisito dell'incremento occupazionale netto.
Sì, è strutturale e pienamente in vigore. Lo sgravio per assunzioni a tempo indeterminato di under 30 (art. 1, commi 100 ss., L. 205/2017) non prevede il requisito dell'incremento occupazionale netto (circolare INPS 40/2018) ed è alternativo ai bonus del D.L. 62/2026.
Sì. Le agevolazioni strutturali restano in vigore e possono essere applicate in alternativa ai bonus del D.L. 62/2026. Il D.L. 62 offre esonero al 100% ma richiede l'incremento occupazionale netto; la L. 205/2017 non richiede incremento ma ha massimali diversi. È consigliabile valutare con il consulente la misura più vantaggiosa caso per caso.
Il trattamento economico complessivo (TEC) previsto dal CCNL sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Non è il solo minimo tabellare, ma include mensilità aggiuntive, permessi, ferie, indennità e misure di welfare contrattuale. Riferimento: art. 7 D.L. 62/2026.
Va indicato nella lettera di assunzione (lett. q-bis D.Lgs. 152/1997, riformato dall'art. 11 D.L. 62/2026), in tutte le comunicazioni obbligatorie, nei rapporti con gli enti previdenziali e nel Libro Unico del Lavoro (art. 1, comma 1, L. 4/1953).
Sì, se rientra nella categoria lett. c) Reg. UE 651/2014: non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3), oppure aver completato la formazione da non più di 2 anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito. In questo caso spetta l'esonero per 12 mesi.

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